Art. 3. Requisiti specifici per l'ammissione Ai fini dell'ammissione al concorso e' richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2, il possesso dei seguenti requisiti specifici alternativi: A) diploma di istruzione secondaria di primo grado nonche' diploma di qualifica professionale compatibile con l'attivita' lavorativa da svolgere rispetto ai posti messi a concorso; B) ovvero diploma di istruzione secondaria di primo grado nonche' attestato di qualifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78 o titolo equiparabile se rilasciato ai sensi della normativa precedente, compatibile con l'attivita' lavorativa da svolgere rispetto ai posti messi a concorso. Possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi ha conseguito la licenza elementare anteriormente all'entrata in vigore della Legge n. 1859 del 31 dicembre 1962. Saranno altresi' ammessi, i candidati in possesso di un titolo di studio assorbente, rispetto ai titoli di studi e/o attestati indicati ai precedenti punti A e B, e compatibile con l'attivita' lavorativa da svolgere rispetto ai posti messi a concorso. I requisiti specifici sopra prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'Amministrazione puo' disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti specifici di cui al presente articolo. L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.