Art. 3.
                Requisiti specifici per l'ammissione
   Ai  fini  dell'ammissione  al  concorso  e'  richiesto,  a pena di
esclusione,  oltre al possesso dei requisiti generali di cui all'art.
2, il possesso dei seguenti requisiti specifici alternativi:
    A)  diploma  di  istruzione  secondaria  di  primo  grado nonche'
diploma   di  qualifica  professionale  compatibile  con  l'attivita'
lavorativa da svolgere rispetto ai posti messi a concorso;
    B) ovvero diploma di istruzione secondaria di primo grado nonche'
attestato  di  qualifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge
n.  845/78  o  titolo  equiparabile  se  rilasciato  ai  sensi  della
normativa  precedente,  compatibile  con  l'attivita'  lavorativa  da
svolgere rispetto ai posti messi a concorso.
   Possiede  il  requisito  della  scuola  dell'obbligo  anche chi ha
conseguito  la licenza elementare anteriormente all'entrata in vigore
della Legge n. 1859 del 31 dicembre 1962.
   Saranno  altresi' ammessi, i candidati in possesso di un titolo di
studio assorbente, rispetto ai titoli di studi e/o attestati indicati
ai  precedenti  punti A e B, e compatibile con l'attivita' lavorativa
da svolgere rispetto ai posti messi a concorso.
   I  requisiti  specifici  sopra  prescritti devono essere posseduti
alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  nel  bando  per la
presentazione della domanda di partecipazione.
   I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
   L'Amministrazione   puo'   disporre,   con   decreto  direttoriale
motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l'esclusione
del  candidato per difetto dei requisiti specifici di cui al presente
articolo.
   L'esclusione   ed  il  motivo  della  stessa  sono  comunicati  al
candidato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.