Art. 7.
                   Titoli di preferenza e riserva
   Hanno  preferenza  a  parita'  di  merito,  in ordine decrescente,
coloro i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
    1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
    2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    4)  i  mutilati  ed  invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
    5) gli orfani di guerra;
    6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
    7)  gli  orfani  dei  caduti  per servizio nel settore pubblico e
privato;
    8) i feriti in combattimento;
    9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
    10)   i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
    11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
    12)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
    13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
    14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
    15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
    16)   coloro   che   abbiano   prestato  servizio  militare  come
combattenti;
    17)  coloro  che  abbiano  prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
    18)  i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
    19) gli invalidi ed i mutilati civili;
    20)  i  militari  volontari  delle  forze  armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
   A  parita'  di  merito  e  di titoli, la preferenza e' determinata
dalla minore eta'.
   I  titoli  di  preferenza  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine stabilito nel bando per la presentazione della
domanda di ammissione.
   L'omissione  nella domanda on-line delle dichiarazioni relative al
possesso    dei    suindicati    titoli   di   preferenza,   comporta
l'inapplicabilita'  dei  benefici  conseguenti al possesso del titolo
medesimo.
   I  candidati  che  abbiano  superato  la  prova orale dovranno far
pervenire  i  documenti  attestanti  i  titoli di preferenza a questa
Amministrazione,  presso  l'Ufficio  Personale Tecnico Amministrativo
dell'Universita'  - Palazzo degli Uffici - via Giulio Cesare Cortese,
29,  c.a.p.  80133,  Napoli, entro il termine perentorio di 15 giorni
decorrenti  dal  giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il
colloquio,  pena la mancata applicazione del relativo beneficio nella
formazione della graduatoria generale di merito.
   La  suddetta  documentazione  dovra'  attestare  il  possesso  dei
predetti  titoli  di  preferenza,  gia' indicati nella domanda e gia'
posseduti   alla   data   di  scadenza  del  termine  ultimo  per  la
presentazione  della  domanda  di  ammissione  al  concorso, e dovra'
essere prodotta secondo una delle seguenti modalita':
    in originale,
    in copia autentica,
    in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
ex  artt.  19  e  47  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000  e  successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti
la  conformita'  all'originale,  resa  in  calce  al documento ovvero
annessa  allo  stesso,  unitamente alla fotocopia non autenticata del
proprio documento di identita';
    mediante     dichiarazione,     sottoscritta    dall'interessato,
sostitutiva  di  certificazione  (ex  art.  46 del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica)  e/o di atto di notorieta' (ex art. 47
del  citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica) prodotta, in
quest'ultimo  caso,  unitamente  alla  fotocopia  non autenticata del
proprio documento di identita'.
   Si  precisa,  a  tal  fine,  che  i certificati medici non possono
essere oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e
la produzione o l'uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
   L'Amministrazione garantisce l'applicazione delle riserve previste
dalle disposizioni normative vigenti.