Art. 8. Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito L'Amministrazione, con decreto del Direttore Amministrativo, accertata la regolarita' della procedura, approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti artt. 6 e 7 e dichiara i vincitori del concorso. Il predetto decreto di approvazione degli atti della procedura e' pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo, nonche' sul sito Web dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnative. La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della sopracitata pubblicazione.