Art. 9.
 Graduatoria del concorso e titoli preferenziali a parita' di merito
   Espletate   le   prove  del  concorso,  la  commissione  forma  la
graduatoria generale di merito provvisoria.
   La  graduatoria  verra' formata secondo l'ordine decrescente della
votazione  complessiva,  costituita  dalla somma della media dei voti
riportati nelle prove scritte, della votazione conseguita nella prova
orale  e del punteggio attribuito ai titoli. A parita' di punteggio i
candidati saranno indicati seguendo l'ordine alfabetico.
   I  concorrenti  che  abbiano  superato la prova orale dovranno far
pervenire  all'Universita'  degli  Studi  di Teramo, entro il termine
perentorio  di  quindici  giorni  decorrenti  dal giorno successivo a
quello  in  cui hanno sostenuto la prova stessa, i documenti in carta
semplice, ovvero le relative dichiarazioni sostitutive, attestanti, a
parita' di merito, il possesso dei titoli indicati nell'art. 5, commi
4  e  5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n.
487,  e  successive modificazioni ed integrazioni, dai quali risulti,
altresi',  il possesso dei requisiti stessi alla data di scadenza del
termine  utile  per  la  presentazione della domanda di ammissione al
concorso.
   Tale  documentazione non e' richiesta qualora l'Amministrazione ne
sia  gia'  in  possesso.  In  tale  caso e' comunque fatto obbligo al
candidato  di  fornire  espliciti riferimenti all'Amministrazione nei
medesimi  termini  temporali  di  cui  al  primo  comma  del presente
articolo.
   A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
    1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
    2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    4.  i  mutilati  ed  invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
    5. gli orfani di guerra;
    6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
    7.  gli  orfani  dei  caduti  per servizio nel settore pubblico e
privato;
    8. i feriti in combattimento;
    9.  gli  insigniti  di  croce  di  guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
    10.   i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
    11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
    12.  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
    13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
    14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
    15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
    16.   coloro   che   abbiano   prestato  servizio  militare  come
combattenti;
    17.  coloro  che  abbiano  prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
    18.  i  coniugati  e  i  non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
    19. gli invalidi ed i mutilati civili;
    20.   militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
   A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
    a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
    b)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
    c) dalla minore eta' del candidato.
   Sulla  base  di  quanto  precede  e  della graduatoria generale di
merito  provvisoria  si  provvede,  con  disposizione  del  Direttore
Amministrativo,    all'approvazione    della   graduatoria   generale
definitiva ed alla dichiarazione del vincitore.
   Il  provvedimento  di  approvazione  atti  conclude  la  procedura
concorsuale  e  della  sua pubblicazione all'albo del Rettorato sara'
data  notizia,  mediante  avviso, nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie
speciale.  Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorre il
termine di sessanta giorni per impugnare l'atto dinanzi all'autorita'
giudiziaria  amministrativa  ed  il  termine di centoventi giorni per
esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
   La graduatoria di merito rimane vigente per un termine di tre anni
dalla data di pubblicazione.
   Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso ai sensi
dell'art.  15,  comma  7, del decreto del Presidente della Repubblica
487/94.