Art. 10.


   I  corsi e i seminari del Dottorato in Economia e del Dottorato in
Finanza sono tenuti in lingua inglese.
   I   dottorandi   devono   obbligatoriamente  frequentare  i  corsi
stabiliti dal programma di Dottorato e superare i relativi esami.
   I   dottorandi  possono  essere  autorizzati  a  svolgere  periodi
all'estero  e  stage  presso  enti  pubblici  e  privati  secondo  le
modalita'  e  i  tempi  stabiliti dal coordinatore del corso, tenendo
conto delle linee stabilite dal Collegio dei Docenti.
   Ai  dottorandi  puo'  essere affidata, nel limite orario stabilito
dagli  organi accademici competenti, una limitata attivita' didattica
sussidiaria  o  integrativa.  Tale  attivita'  non  deve in ogni caso
compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca.
   Il  Collegio  dei  Docenti  puo' sospendere la borsa di studio del
dottorando.  Il  Collegio  dei  Docenti  puo'  inoltre  sospendere  o
escludere i dottorandi dal corso e dalla borsa con delibera motivata,
previa  verifica dei risultati conseguiti. Sono fatti salvi i casi di
maternita' o di grave e documentata malattia.
   In  caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni ovvero
di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di studio.
   L'esclusione  dal  Dottorato  e'  comunicata  all'interessato  con
lettera del Rettore.
   L'esclusione  dal  corso  comporta per il dottorando decadenza dal
godimento della borsa di studio e obbligo di restituzione della borsa
di studio relativa all'anno in corso.