Art. 11.


   Il  titolo  di  Dottore  di ricerca si consegue con il superamento
dell'esame  finale,  che  puo'  essere ripetuto una sola volta con la
Commissione nominata per la sessione d'esami successiva.
   Gli  esami  finali  per  il conseguimento del titolo di Dottore di
ricerca  hanno  per oggetto la valutazione della tesi del dottorando,
che deve essere redatta in lingua inglese.
   Per  comprovati  motivi  che non consentano la presentazione della
tesi  nei  tempi  previsti,  il Rettore, su proposta del Collegio dei
Docenti,  puo'  ammettere  il candidato all'esame finale in deroga ai
termini fissati.
   I  dottorandi che abbiano superato gli esami disciplinari previsti
dal  primo anno di corso e che, per qualsiasi causa, non conseguano o
non  possano  conseguire  il  relativo  dottorato di ricerca, possono
essere   ammessi  al  corrispondente  Master  of  Philosophy  (master
universitario di secondo livello).