Art. 9.


   Le  borse  di  studio di cui all'art. 1 del presente bando, aventi
durata  quadriennale,  sono  assegnate ai vincitori e sono confermate
automaticamente  per  gli  anni  successivi,  salvo  quanto  disposto
dall'art.  10  del presente bando in tema di sospensione o esclusione
dal corso.
   L'importo  minimo  annuale  della borsa di studio, determinato dal
D.M.  18  giugno  2008,  e' di € 13.638,47 (al lordo degli oneri
previdenziali).
   Per  il periodo autorizzato di soggiorno all'estero e' previsto un
incremento  della borsa pari al 50% dell'ammontare ministeriale della
borsa  (€  13.638,47  )  calcolato in relazione e in proporzione
alla  durata  del  soggiorno all'estero, che comunque non puo' essere
complessivamente superiore alla meta' della durata legale del corso.
   Nel  caso  di  borsa  di importo superiore al minimo ministeriale,
l'incremento  per  il  periodo all'estero sara' ridotto di un importo
pari  alla  differenza  fra  borsa  percepita  e  importo della borsa
ministeriale.
   Le  borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.
   Il  pubblico dipendente ammesso ai corsi di Dottorato e' collocato
a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni
per  il  periodo  di  durata  del  corso ed usufruisce della borsa di
studio ove ricorrano le condizioni richieste.
   Il  periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini della
progressione   di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
previdenza.
   Il  dottorando che abbia gia' usufruito di una borsa di studio per
un Dottorato non puo' usufruirne una seconda volta.