Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
    1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del
diploma  di  istruzione  secondaria  superiore  di perito industriale
capotecnico  conseguito  presso  un  istituto  statale,  paritario  o
legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello
di inizio delle prove d'esame, abbiano:
      A)   completato  un  periodo  triennale  di  attivita'  tecnica
subordinata,  anche al fuori di uno studio tecnico professionale, con
mansioni  proprie della specializzazione relativa al diploma (art. 2,
comma 3, legge n. 17/1990);
      B)  completato  un  periodo  biennale  di frequenza di apposita
scuola superiore diretta a fini speciali finalizzata al settore della
specializzazione   relativa   al  diploma  (art. 2,  comma  3,  legge
n. 17/1990);
      C)  completato  un  periodo biennale di formazione e lavoro con
contratto   a   norma   di   legge   e  con  mansioni  proprie  della
specializzazione   relativa   al  diploma  (art. 2,  comma  3,  legge
n. 17/1990);
      D)  completato  un periodo biennale di pratica durante il quale
il  praticante  perito industriale abbia collaborato all'espletamento
di   pratiche   rientranti   nelle   competenze  professionali  della
specializzazione   relativa   al  diploma  (art. 2,  comma  3,  legge
n. 17/1990).
    Il  periodo  biennale  di  formazione  e  lavoro ed il periodo di
pratica   biennale  devono  essere  stati  svolti  presso  un  perito
industriale,  un  ingegnere  o altro professionista con attivita' nel
settore  della  specializzazione relativa al diploma del praticante o
in  un  settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da
almeno un quinquennio.
      E)  frequentato,  con  esito  positivo,  corsi  di istruzione e
formazione  tecnica  superiore,  della  durata  di  quattro semestri,
comprensivi  di  tirocini  non  inferiori  a sei mesi coerenti con le
attivita'  libero  professionali previste dalla sezione dell'albo cui
si   ha   titolo  ad  accedere  in  relazione  al  diploma  posseduto
(specializzazione)  (art. 55,  comma  3, decreto del Presidente della
Repubblica n. 328/2001). I collegi provinciali dei periti industriali
accertano  la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a
criteri   uniformi  sul  territorio  nazionale.  Eventuali,  motivati
giudizi   negativi,   preclusivi  dell'ammissione  agli  esami,  sono
tempestivamente notificati agli interessati.
    2.  Alla  sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in
possesso,  alla  data  del giorno precedente a quello di inizio delle
prove  d'esame,  di  uno  dei  seguenti  titoli  in  coerenza  con le
corrispondenti sezioni:
      F)  diplomi  universitari  triennali,  di  cui  alla  tabella C
allegata  (art. 8,  comma  3, decreto del Presidente della Repubblica
n. 328/2001 e relativa tabella A);
      G) lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla
tabella  D  allegata  (art. 55,  commi  1 e 2, decreto del Presidente
della Repubblica n. 328/2001).
    3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
parte  durante  il  corso  degli studi secondo modalita' stabilite in
convenzioni  stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', gli
istituti  di  istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita'
di  formazione  professionale  o  tecnica superiore (art. 6, comma 1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).