Art. 3.
                            Sedi di esame
    1.  Sono  sedi di esame gli istituti tecnici industriali statali,
elencati  nella  tabella  A  allegata,  ubicati nelle citta' sedi dei
collegi  dei  periti industriali, ad eccezione delle sedi di esame di
Verres,   Verbania,   Imperia,   Urbino,   Ancona   e  Caltanissetta,
individuate,  rispettivamente,  per  i  collegi ubicati nei comuni di
Aosta,  Gravellona  Toce, Ventimiglia, Pesaro, Osimo ed Agrigento che
non  sono sedi di istituti tecnici industriali (l'intera provincia di
Agrigento ne e' priva).
    2.  Qualora  in  qualche  sede  di  esame  i  candidati  iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati  nell'art. 9  del  regolamento,  possono  essere  costituite
commissioni  per  candidati  provenienti  da diverse sedi di collegi,
ubicate, ove necessario, anche in regione diversa, o piu' commissioni
operanti nella medesima localita'.
    3.  Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame dovessero
risultare   inutilizzabili   per   motivi   contingenti,  ovvero  per
ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle
domande  pervenute  ecceda  le  possibilita' ricettive dell'istituto,
possono  essere costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche
presso  istituti,  della  stessa o di altra provincia, non menzionati
nella detta tabella A.
    4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e  3  viene  dato  tempestivo  avviso ai candidati interessati per il
tramite  dei  collegi  presso  i  quali,  secondo quanto disposto dal
successivo art. 4, sono presentate le domande.