Art. 7.
                       Adempimenti dei collegi
    1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande,  i  collegi verificano la regolarita' delle istanze ricevute
ed  utilmente  prodotte  e,  compiuto  ogni opportuno accertamento di
competenza,  comunicano al Ministero della pubblica istruzione, entro
la  data  del 30 aprile 2008, a mezzo fax (n. 06/58492397), il numero
dei   candidati,   in   possesso   dei   requisiti,   ai  fini  della
determinazione  del  numero  delle  commissioni  da  nominare.  Detta
comunicazione  deve  essere  inoltrata anche nell'ipotesi che non sia
pervenuta  alcuna  domanda  e  viene  effettuata, a cura dei medesimi
collegi, anche al consiglio nazionale.
    2. Alla suddetta comunicazione ciascun collegio fa seguito, entro
la  data  del  12 maggio  2008, con l'inoltro, a mezzo postale, di un
unico  elenco  nominativo dei candidati in possesso dei requisiti, in
stretto  ordine  alfabetico nell'ambito di ciascuna specializzazione,
distinguendo quelle di nuovo e precedente ordinamento nei casi di cui
al  successivo  art. 9,  comma  3,  per  consentire  al  Ministero di
provvedere   alla  loro  assegnazione  alle  commissioni.  I  collegi
provvedono  a  formare  i  detti  elenchi  previo  puntuale controllo
(articoli 71   e   72   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle
domande,  con  riferimento,  in  particolare,  sia all'iscrizione nel
registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui
al  precedente  art. 2.  Nel  predetto  elenco  vengono indicati, per
ciascun  candidato,  il  cognome,  il  nome,  il  luogo  e la data di
nascita,  nonche'  il  requisito  di  ammissione posseduto, di cui al
precedente art. 2, da indicare con la lettera corrispondente (A o B o
C o D o E o F o G). Accanto al nominativo dei candidati con requisiti
di  ammissione  (da indicare comunque) ancora in corso di maturazione
deve  essere  apposta  anche  la  dicitura  «Requisito  in  corso  di
maturazione» con la data prevista di acquisizione che non puo' essere
posteriore  al  giorno  precedente  a  quello  di  inizio delle prove
d'esame.
    3.  In  calce  al  medesimo  elenco,  datato  e  sottoscritto dal
presidente   del   collegio,   questi   deve   apporre   la  seguente
attestazione:
      «Il Presidente del Collegio provinciale attesta, ai sensi degli
articoli 5   e   6   del   regolamento   degli  esami  di  Stato  per
l'abilitazione   all'esercizio   della  libera  professione  (decreto
ministeriale  29 dicembre  1991, n. 445), relativamente ai candidati,
in numero di.........., di cui all'elenco nominativo che precede;
      l'iscrizione  (ove  d'obbligo)  al  registro  dei  praticanti e
l'avvenuto   compimento   del   biennio   di   pratica  o,  comunque,
l'assolvimento  (salva indicazione contraria relativa a candidati con
requisito  in corso di maturazione, per i quali si riserva di rendere
successiva, analoga attestazione) delle condizioni stabilite (art. 2,
comma  3, legge n. 17/1990; art. 8, comma 3, ed art. 55, commi 1, 2 e
3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001);
      di  aver  verificato  la  regolarita'  delle  relative  domande
ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza;
      di  aver  compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 445/2000)  delle dichiarazioni
sostitutive  rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha
dato esito confermativo della loro piena veridicita».
    4.   Qualsiasi   variazione   al   predetto  elenco  deve  essere
tempestivamente  comunicata  al  Ministero  per  gli  adempimenti  di
competenza.
    5.  Entro  la  data del 6 ottobre 2008, i collegi provvedono alla
consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti tecnici
ai  quali  sono  indirizzate,  o  ai  dirigenti  scolastici di quegli
istituti  indicati  dal  Ministero  in  caso  di diversa assegnazione
disposta  a  norma  del precedente art. 3, trattenendo ai propri atti
una  fotocopia  della domanda di partecipazione agli esami di ciascun
candidato.  Le  domande,  corredate  della  relativa  documentazione,
devono  essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco di
cui  sopra gia' trasmesso al Ministero. Detto elenco e' integrato con
apposita nota recante indicazione: di eventuali altre variazioni gia'
comunicate  al  Ministero; dell'avvenuta maturazione del requisito di
ammissione per i candidati con la dicitura di cui al precedente comma
2 (allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5,
comma  2).  Nel  caso  in  cui i candidati di un collegio siano stati
assegnati  a  piu'  commissioni,  con sede nello stesso istituto o in
istituti   diversi,   il   medesimo  collegio  allega,  per  ciascuna
commissione,  oltre  al  detto  elenco  generale,  specifica distinta
recante  indicazione  dei  candidati  assegnati  dal  Ministero  alla
singola commissione.
    6.  Successivamente,  il  collegio  avra'  cura di far pervenire,
entro  e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove d'esame,
soltanto   alla  commissione  esaminatrice,  la  comunicazione  della
compiuta  o  mancata  acquisizione  dei requisiti di ammissione per i
restanti  candidati  con  la  dicitura  di  cui al precedente comma 2
(allegando  le  successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5,
comma 2).