Art. 7. Adempimenti dei collegi 1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, i collegi verificano la regolarita' delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano al Ministero della pubblica istruzione, entro la data del 30 aprile 2008, a mezzo fax (n. 06/58492397), il numero dei candidati, in possesso dei requisiti, ai fini della determinazione del numero delle commissioni da nominare. Detta comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda e viene effettuata, a cura dei medesimi collegi, anche al consiglio nazionale. 2. Alla suddetta comunicazione ciascun collegio fa seguito, entro la data del 12 maggio 2008, con l'inoltro, a mezzo postale, di un unico elenco nominativo dei candidati in possesso dei requisiti, in stretto ordine alfabetico nell'ambito di ciascuna specializzazione, distinguendo quelle di nuovo e precedente ordinamento nei casi di cui al successivo art. 9, comma 3, per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. I collegi provvedono a formare i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonche' il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2, da indicare con la lettera corrispondente (A o B o C o D o E o F o G). Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione (da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la data prevista di acquisizione che non puo' essere posteriore al giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame. 3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal presidente del collegio, questi deve apporre la seguente attestazione: «Il Presidente del Collegio provinciale attesta, ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione (decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445), relativamente ai candidati, in numero di.........., di cui all'elenco nominativo che precede; l'iscrizione (ove d'obbligo) al registro dei praticanti e l'avvenuto compimento del biennio di pratica o, comunque, l'assolvimento (salva indicazione contraria relativa a candidati con requisito in corso di maturazione, per i quali si riserva di rendere successiva, analoga attestazione) delle condizioni stabilite (art. 2, comma 3, legge n. 17/1990; art. 8, comma 3, ed art. 55, commi 1, 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001); di aver verificato la regolarita' delle relative domande ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno accertamento di competenza; di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha dato esito confermativo della loro piena veridicita». 4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di competenza. 5. Entro la data del 6 ottobre 2008, i collegi provvedono alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti tecnici ai quali sono indirizzate, o ai dirigenti scolastici di quegli istituti indicati dal Ministero in caso di diversa assegnazione disposta a norma del precedente art. 3, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco di cui sopra gia' trasmesso al Ministero. Detto elenco e' integrato con apposita nota recante indicazione: di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero; dell'avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2 (allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma 2). Nel caso in cui i candidati di un collegio siano stati assegnati a piu' commissioni, con sede nello stesso istituto o in istituti diversi, il medesimo collegio allega, per ciascuna commissione, oltre al detto elenco generale, specifica distinta recante indicazione dei candidati assegnati dal Ministero alla singola commissione. 6. Successivamente, il collegio avra' cura di far pervenire, entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove d'esame, soltanto alla commissione esaminatrice, la comunicazione della compiuta o mancata acquisizione dei requisiti di ammissione per i restanti candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2 (allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma 2).