Art. 9.
                           Prove di esame
    1.   I   candidati   debbono   presentarsi,  senza  altro  avviso
ministeriale  e  tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute
dal  collegio  (art. 3,  comma  4), alle rispettive sedi di esame nei
giorni  e  nell'ora indicati per lo svolgimento delle prove scritte o
scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.
    2.  Gli  esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche
ed  in  una  prova  orale.  Gli argomenti che possono formare oggetto
delle   prove   d'esame  sono  indicati  nella  tabella  B  allegata,
comprensiva  dei  programmi  relativi  alla  seconda  prova scritta o
scritto-grafica   degli   indirizzi  di  nuovo  ordinamento  (decreto
ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447).
    3.  I  candidati in possesso dei seguenti diplomi di precedente e
nuovo  ordinamento  devono  individuare esattamente, in relazione sia
alla denominazione del diploma posseduto e sia all'anno scolastico di
conseguimento,  il programma d'esame loro proprio come da indicazioni
riportate nella detta tabella B:
      diplomi  di nuovo ordinamento: Elettronica e telecomunicazioni;
Elettrotecnica   ed  automazione;  Meccanica;  Chimico;  Tessile  con
specializzazione   nella   produzione   dei   tessili;   Tessile  con
specializzazione nella confezione industriale;
      diplomi  di  precedente  ordinamento:  Elettronica industriale;
Telecomunicazioni;    Elettrotecnica;    Meccanica;    Meccanica   di
precisione; Industrie metalmeccaniche; Chimica industriale; Industria
tessile; Maglieria; Confezione industriale.
    4.  I  possessori  di diplomi universitari e lauree sostengono le
prove relative alle specializzazioni di nuovo ordinamento.
    5. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova
viene  indicato  in  calce  al  rispettivo  tema  (art. 11,  comma 1,
regolamento).
    6. Durante le prove sono consentiti l'uso di strumenti di calcolo
non  programmabili  e  non  stampanti  e  la consultazione di manuali
tecnici  e  di  raccolte  di  leggi  non  commentate  (allegati A e B
regolamento).
    7.  Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che  risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove  scritte  o  scritto-grafiche  sono  esclusi  dalla sessione di
esami.   I   candidati  che,  per  comprovati  e  documentati  motivi
sottoposti   tempestivamente   alla   valutazione   discrezionale   e
definitiva  della  commissione  esaminatrice,  non  siano in grado di
sostenere   la   prova  orale  nel  giorno  stabilito  possono  dalla
commissione  stessa  essere  riconvocati  in  altra data, fissata con
riferimento  alle  esigenze  prospettate  dagli  interessati  ed alla
necessita'   della   sollecita  conclusione  della  sessione  d'esami
(art. 11, comma 7, regolamento).