Art. 9. Prove di esame 1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal collegio (art. 3, comma 4), alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati per lo svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento. 2. Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove d'esame sono indicati nella tabella B allegata, comprensiva dei programmi relativi alla seconda prova scritta o scritto-grafica degli indirizzi di nuovo ordinamento (decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447). 3. I candidati in possesso dei seguenti diplomi di precedente e nuovo ordinamento devono individuare esattamente, in relazione sia alla denominazione del diploma posseduto e sia all'anno scolastico di conseguimento, il programma d'esame loro proprio come da indicazioni riportate nella detta tabella B: diplomi di nuovo ordinamento: Elettronica e telecomunicazioni; Elettrotecnica ed automazione; Meccanica; Chimico; Tessile con specializzazione nella produzione dei tessili; Tessile con specializzazione nella confezione industriale; diplomi di precedente ordinamento: Elettronica industriale; Telecomunicazioni; Elettrotecnica; Meccanica; Meccanica di precisione; Industrie metalmeccaniche; Chimica industriale; Industria tessile; Maglieria; Confezione industriale. 4. I possessori di diplomi universitari e lauree sostengono le prove relative alle specializzazioni di nuovo ordinamento. 5. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova viene indicato in calce al rispettivo tema (art. 11, comma 1, regolamento). 6. Durante le prove sono consentiti l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti e la consultazione di manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate (allegati A e B regolamento). 7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla sessione di esami. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere riconvocati in altra data, fissata con riferimento alle esigenze prospettate dagli interessati ed alla necessita' della sollecita conclusione della sessione d'esami (art. 11, comma 7, regolamento).