Art. 2.
    Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica - 4a serie speciale - decorre il termine
previsto  dall'art.  9  del  decreto  legge  21  aprile 1995, n. 120,
convertito  con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 per
la  presentazione  al  rettore,  da parte dei candidati, di eventuali
istanze  di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale  termine e,
comunque,  dopo  l'insediamento  della  commissione  non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.