Art. 6. Formulazione e approvazione della graduatoria I candidati saranno collocati nella graduatoria di merito in base alla valutazione complessiva riportata che si determina sommando la media dei voti conseguiti nelle due prove scritte ed il voto ottenuto nel colloquio ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e succesive modificazioni, i concorrenti che abbiano superato tutte le prove d'esame debbono far pervenire, nel termine perentorio di giorni quindici che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti in carta semplice o dichiarazioni sostitutive, in base alla normativa vigente, attestanti il possesso di eventuali titoli di preferenza. Il presidente del policlinico, con decreto presidenziale, approvera' la graduatoria generale di merito e dichiarera' i vincitori del concorso. Il provvedimento di approvazione della graduatoria conclude il procedimento concorsuale e verra' affisso all'albo ufficiale del policlinico universitario a gestione diretta di Udine, nonche' comunicato a tutti i candidati interessati, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro modo di notificazione consentito dalla legge. Dalla data di notificazione del predetto provvedimento, che e' definitivo, decorre il termine per eventuali impugnative avverso l'intero procedimento o i singoli atti del medesimo, comprese le esclusioni, mediante ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche' applicabili, le disposizioni di legge sullo svolgimento dei pubblici concorsi.