Art. 6.
            Formulazione e approvazione della graduatoria
  I candidati saranno collocati nella graduatoria di merito  in  base
alla  valutazione  complessiva riportata che si determina sommando la
media dei voti conseguiti nelle due prove scritte ed il voto ottenuto
nel colloquio ai sensi dell'art. 7 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 487/1994.
  Ai  sensi  dell'art.  5,  comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487  e  succesive  modificazioni,  i
concorrenti  che  abbiano superato tutte le prove d'esame debbono far
pervenire, nel termine perentorio di giorni quindici che decorre  dal
giorno  successivo  a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i
documenti in carta semplice o dichiarazioni sostitutive, in base alla
normativa vigente, attestanti il  possesso  di  eventuali  titoli  di
preferenza.
  Il   presidente   del   policlinico,   con  decreto  presidenziale,
approvera'  la  graduatoria  generale  di  merito  e  dichiarera'   i
vincitori del concorso.
  Il  provvedimento  di  approvazione  della  graduatoria conclude il
procedimento concorsuale e  verra'  affisso  all'albo  ufficiale  del
policlinico  universitario  a  gestione  diretta  di  Udine,  nonche'
comunicato a tutti i candidati interessati, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento o altro modo di notificazione consentito  dalla
legge.
  Dalla  data  di  notificazione  del  predetto provvedimento, che e'
definitivo, decorre il  termine  per  eventuali  impugnative  avverso
l'intero  procedimento  o  i  singoli  atti del medesimo, comprese le
esclusioni,   mediante   ricorso   giurisdizionale    al    tribunale
amministrativo  della  regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
  Per quanto non previsto  dal  presente  bando  valgono,  sempreche'
applicabili,  le disposizioni di legge sullo svolgimento dei pubblici
concorsi.