Art. 10.
                        Norme di salvaguardia
  Per quanto non  espressamente  previsto  dal  presente  bando  sono
applicabili  le  disposizioni  contenute  nel  decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel  decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed
integrazioni  e  nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni.
  Il presente provvedimento sara' trasmesso alla Ragioneria  generale
dello  Stato  -  Ufficio centrale per il bilancio presso il Ministero
della giustizia, per il prescritto visto e pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - della Repubblica italiana.
  Roma, 24 giugno 1999
                                         Il direttore generale: Magno
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                      Fac-simile della domanda