Art. 10.
Norme di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando sono
applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed
integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni.
Il presente provvedimento sara' trasmesso alla Ragioneria generale
dello Stato - Ufficio centrale per il bilancio presso il Ministero
della giustizia, per il prescritto visto e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - della Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 1999
Il direttore generale: Magno
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Fac-simile della domanda