Art. 10.
Obblighi e diritti dei dottorandi
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca,
secondo i programmi e le modalita' fissate dal Collegio dei docenti,
come specificato all'art. 3 del presente bando.
I dottorandi impegnati in un programma di co-tutela di tesi hanno
altresi' l'obbligo di seguire le attivita' di studio e di ricerca
fissate secondo l'apposita convenzione con l'universita' straniera.
A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il Collegio dei docenti puo', con motivata delibera, proporre al
rettore l'esclusione dalla Scuola di dottorato di ricerca.
Le borse di studio finanziate da enti esterni, che prevedano lo
svolgimento di una specifica attivita' di ricerca, vincolano gli
assegnatari allo svolgimento di tale attivita'.
L'Universita' garantisce nel periodo di frequenza del corso la
copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile
limitatamente alle attivita' che si riferiscono alla Scuola di
dottorato di ricerca. Il pubblico dipendente ammesso al Dottorato di
ricerca puo' domandare di essere collocato, fin dall'inizio e per
tutta la durata del Dottorato, in aspettativa per motivi di studio,
senza assegni, e puo' usufruire della borsa di studio, ove ricorrano
le condizioni richieste.
In caso di ammissione a corsi di Dottorato di ricerca senza borsa
di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
Dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione
pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi,
e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti durante il corso
di Dottorato.