Art. 11.
Conseguimento del titolo
Il titolo di Dottore di ricerca, conferito dal rettore, si
consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che ha luogo a
conclusione del ciclo di Dottorato.
La Commissione giudicatrice dell'esame finale sara' nominata dal
rettore, su designazione del Collegio dei docenti in conformita' al
Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di dottorato di ricerca.
Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo e'
subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale
nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne
garantira' la conservazione e la pubblica consultabilita'; sara' cura
dell'Universita' effettuare il deposito a norma di legge presso le
Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.