Art. 7.
Ammissione alla Scuola di dottorato
I candidati saranno ammessi alla Scuola di dottorato secondo
l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti
messi a concorso.
In caso di pari merito: per l'assegnazione dei posti con borsa di
studio prevale la valutazione della situazione economica determinata
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
aprile 2001, e successive modificazioni e integrazioni; per
l'assegnazione dei posti senza borsa di studio prevale la minore
eta'.
In corrispondenza di eventuale rinuncia dell'avente diritto prima
dell'inizio del corso, subentra altro candidato secondo l'ordine
della graduatoria.
In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo
trimestre del primo anno di corso, e' facolta' del Collegio dei
docenti valutare l'opportunita' di coprire il posto vacante con un
altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
In base all'art. 19, comma 3 del Regolamento di Ateneo in materia
di Scuole di dottorato di ricerca e a quanto precedentemente
deliberato dal Collegio dei docenti, la Commissione esaminatrice
ammettera' in soprannumero, in misura non eccedente il 35% del totale
dei posti attivati, candidati idonei nella graduatoria di merito,
appartenenti ad una della seguenti categorie:
- candidati extracomunitari che risultino assegnatari di borsa di
studio a qualsiasi titolo conferita;
- candidati appartenenti a Paesi con i quali esista uno specifico
accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con
l'Ateneo, senza oneri finanziari obbligatori per l'Universita' degli
studi di Trento;
- assegnisti di ricerca, ai sensi dell'art. 51 della legge n.
449/1997.