Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Per  la  partecipazione  al  concorso  l'atleta  di  interesse
nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, deve essere in possesso dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non inferiore a diciotto anni e non superiore a  trenta
anni, con esclusione di qualsiasi elevazione; 
      c) titolo di studio della scuola dell'obbligo; 
      d) idoneita' all'attivita' sportiva agonistica; 
      e) qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione  ai
concorsi della magistratura  ordinaria,  ai  sensi  dell'articolo  26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53, ossia di condotta incensurabile; 
      f) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e 1,60 per  le
donne, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 marzo 1991, n. 138; 
      g) idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo forestale dello
Stato, in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2
del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132; 
      h) idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo forestale dello
Stato, in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli  3  e  4
del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132; 
      i) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di  leva,  per
gli aspiranti di sesso maschile; 
      l) non essere stato ammesso al servizio civile in  qualita'  di
obiettore di coscienza, per gli aspiranti di sesso maschile; 
      m) inesistenza di provvedimenti  di  espulsione,  destituzione,
licenziamento o dispensa per persistente insufficiente rendimento  da
una forza armata o di polizia o da  altra  pubblica  amministrazione,
ovvero di decadenza da un impiego  pubblico  conseguito  mediante  la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non  sanabile,
o di qualsiasi altro provvedimento equivalente ai precedenti comunque
denominato, nonche' inesistenza di  condanna  a  pena  detentiva  per
reati non colposi, di sottoposizione a misura  di  prevenzione  o  di
esclusione dall'elettorato politico attivo. 
    2. Tutti  i  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione  al  concorso  e  mantenuti,  salvo  quello   relativo
all'eta', sino alla  data  di  decorrenza  della  nomina  ad  allievo
agente. 
    3. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare  la  domanda
di  partecipazione,  valutare  e  verificare  se  possiede  tutti   i
requisiti  di  partecipazione  specificati  nel  bando  di  concorso.
L'esclusione dal concorso, per difetto anche di uno solo dei suddetti
requisiti, puo' avvenire in qualsiasi  momento  ed  e'  disposta  con
decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato.