Art. 10
Formazione, approvazione e pubblicita' delle graduatorie
1. La votazione complessiva di ciascun candidato risultera' dalla
somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli, nella
prova scritta e nel colloquio.
2. La Commissione esaminatrice formera' la graduatoria, sulla
base della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.
3. Il Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Statistica,
con propria deliberazione, riconosciuta la regolarita' del
procedimento, approvera' la graduatoria finale di merito e
dichiarera' i vincitori previo accertamento delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e/o di atto notorio rese nel
curriculum, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
La graduatoria finale sara' formata tenendo conto delle precedenze e
delle preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge.
4. La graduatoria sara' affissa all'albo dell'Istituto nazionale
di statistica e pubblicata sul sito www.istat.it. Di tale affissione
verra' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.