Art. 10 
 
 
      Formazione, approvazione e pubblicita' delle graduatorie 
 
 
    1. La votazione complessiva di ciascun candidato risultera' dalla
somma dei punteggi riportati  nella  valutazione  dei  titoli,  nella
prova scritta e nel colloquio. 
    2. La Commissione esaminatrice  formera'  la  graduatoria,  sulla
base della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. 
    3. Il Direttore Generale dell'Istituto Nazionale  di  Statistica,
con  propria   deliberazione,   riconosciuta   la   regolarita'   del
procedimento,  approvera'  la  graduatoria   finale   di   merito   e
dichiarera'  i  vincitori  previo  accertamento  delle  dichiarazioni
sostitutive  di  certificazione  e/o  di  atto   notorio   rese   nel
curriculum, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e dei requisiti per l'ammissione  all'impiego.
La graduatoria finale sara' formata tenendo conto delle precedenze  e
delle preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge. 
    4. La graduatoria sara' affissa all'albo dell'Istituto  nazionale
di statistica e pubblicata sul sito www.istat.it. Di tale  affissione
verra'  data  notizia  mediante  avviso  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.