Art. 12 
 
 
                      Assegnazione ai progetti 
 
 
    1. Qualora  ne  sopravvenga  la  necessita',  in  relazione  allo
svolgimento  di  specifici  programmi  o  progetti  di  ricerca,   il
Presidente  dell'Istituto,  con  propria   deliberazione,   disporra'
l'assunzione,  con  contratto   di   lavoro   subordinato   a   tempo
determinato, del personale necessario per l'esecuzione delle suddette
attivita', secondo l'ordine della graduatoria  di  cui  all'art.  10,
comma 3. 
    4. Il contratto a tempo determinato non puo' essere stipulato con
chi e' gia' titolare di altro rapporto di lavoro a tempo  determinato
con l'Istituto, sia pure per professionalita' ascrivibili  a  profilo
diverso, salvo che il contratto in corso termini entro  il  trimestre
successivo alla data di avvio del nuovo  progetto  per  il  quale  il
candidato selezionato e' stato ritenuto idoneo.