Art. 12
Assegnazione ai progetti
1. Qualora ne sopravvenga la necessita', in relazione allo
svolgimento di specifici programmi o progetti di ricerca, il
Presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, disporra'
l'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, del personale necessario per l'esecuzione delle suddette
attivita', secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 10,
comma 3.
4. Il contratto a tempo determinato non puo' essere stipulato con
chi e' gia' titolare di altro rapporto di lavoro a tempo determinato
con l'Istituto, sia pure per professionalita' ascrivibili a profilo
diverso, salvo che il contratto in corso termini entro il trimestre
successivo alla data di avvio del nuovo progetto per il quale il
candidato selezionato e' stato ritenuto idoneo.