Art. 13
Costituzione del rapporto di lavoro
1. L'assunzione verra' disposta ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 6
settembre 2001, n. 368.
2. L'assegnazione potra' essere effettuata presso le sedi di Roma
o presso gli Uffici regionali dell'Istituto. Gli idonei prescelti
dovranno prendere servizio previa presentazione della necessaria
documentazione entro i termini che saranno indicati. Nella
comunicazione verranno specificate la durata del contratto e la data
di inizio di attivita'. La mancata presentazione in servizio senza
giustificato motivo comporta la mancata sottoscrizione del contratto
di lavoro individuale.
3. Ai vincitori verra' corrisposto il trattamento economico
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto
del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione per il quadriennio 2006-2009 sottoscritto in data 13
maggio 2009.