Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione alla selezione e' richiesto: 
      a) diploma di istruzione  secondaria  di  durata  quinquennale,
conseguito  presso  un  istituto  superiore  statale   o   legalmente
riconosciuto. Per i cittadini di  Stati  membri  dell'Unione  europea
devono essere indicati gli estremi del provvedimento di  equipollenza
con il titolo di studio italiano secondo la normativa vigente; 
      b) conoscenza della lingua inglese, da  accertare  in  sede  di
colloquio; 
      c)  conoscenza   dell'uso   delle   apparecchiature   e   delle
applicazioni informatiche; 
      d) godimento dei diritti politici; 
      e) idoneita' fisica al servizio continuativo ed  incondizionato
all'impiego. 
    2. I candidati in possesso della cittadinanza di uno degli  Stati
membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti: 
      a) godimento dei diritti  civili  e  politici  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza; 
      b) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per
i cittadini italiani; 
      c)   avere   adeguata   conoscenza   della   lingua   italiana.
L'accertamento  del  possesso  di  tale  requisito  e'  demandato  al
giudizio della Commissione esaminatrice. 
    3. Tutti i requisiti sopra specificati  devono  essere  posseduti
alla data di scadenza del  termine  stabilito  per  la  presentazione
delle domande di partecipazione alla selezione. 
    4. La valutazione della conoscenza della lingua inglese  e  delle
conoscenze informatiche e' demandata al  giudizio  della  Commissione
esaminatrice. 
    5. Non possono prendere parte alla  selezione  coloro  che  siano
stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica
amministrazione, ovvero che siano stati  dichiarati  decaduti  da  un
impiego pubblico per aver conseguito  l'impiego  stesso  mediante  la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile. 
    6. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con  riserva  di
accertamento del possesso dei  requisiti  di  ammissione.  L'Istituto
puo' disporre con provvedimento motivato l'esclusione  dei  candidati
in  qualsiasi  momento  della  procedura  selettiva,  qualora   venga
accertata la mancanza dei requisiti prescritti. 
    La mancata esclusione dall'eventuale prova preselettiva,  di  cui
all'art.  7  del  presente  bando,  non  costituisce  garanzia  della
regolarita' della domanda di partecipazione alla selezione, ne'  sana
l'eventuale irregolarita' della domanda stessa. 
    8.  L'Istituto  procedera'  alla  verifica  della  validita'  dei
requisiti prescritti dopo lo  svolgimento  della  prova  preselettiva
stessa e limitatamente ai candidati che l'avranno superata.