Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione alla selezione e' richiesto:
a) diploma di istruzione secondaria di durata quinquennale,
conseguito presso un istituto superiore statale o legalmente
riconosciuto. Per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea
devono essere indicati gli estremi del provvedimento di equipollenza
con il titolo di studio italiano secondo la normativa vigente;
b) conoscenza della lingua inglese, da accertare in sede di
colloquio;
c) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche;
d) godimento dei diritti politici;
e) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego.
2. I candidati in possesso della cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per
i cittadini italiani;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
L'accertamento del possesso di tale requisito e' demandato al
giudizio della Commissione esaminatrice.
3. Tutti i requisiti sopra specificati devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di partecipazione alla selezione.
4. La valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle
conoscenze informatiche e' demandata al giudizio della Commissione
esaminatrice.
5. Non possono prendere parte alla selezione coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un
impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
6. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Istituto
puo' disporre con provvedimento motivato l'esclusione dei candidati
in qualsiasi momento della procedura selettiva, qualora venga
accertata la mancanza dei requisiti prescritti.
La mancata esclusione dall'eventuale prova preselettiva, di cui
all'art. 7 del presente bando, non costituisce garanzia della
regolarita' della domanda di partecipazione alla selezione, ne' sana
l'eventuale irregolarita' della domanda stessa.
8. L'Istituto procedera' alla verifica della validita' dei
requisiti prescritti dopo lo svolgimento della prova preselettiva
stessa e limitatamente ai candidati che l'avranno superata.