Art. 8 
 
 
                              Colloquio 
 
 
    1. Al colloquio, che vertera' sugli argomenti oggetto della prova
scritta oltre  che  sul  Sistema  statistico  nazionale,  ordinamento
dell'Istituto Nazionale di Statistica e normativa sulla tutela  della
privacy, saranno ammessi i  candidati  che  avranno  riportato  nella
valutazione della medesima, un punteggio di almeno 28/40. 
    L'ammissione al colloquio sara' comunicata  ai  candidati  almeno
venti giorni prima della data nella quale essi dovranno sostenere  il
colloquio stesso; contestualmente, sara' data loro comunicazione  del
punteggio riportato nella valutazione dei  titoli.  Il  colloquio  si
intendera' superato se il candidato avra' ottenuto  la  votazione  di
almeno 21/30. 
    2. Per essere  ammessi  a  sostenere  il  colloquio  i  candidati
dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso
di validita'. 
    3. La prova della lingua inglese formera'  oggetto  di  specifica
valutazione  nell'ambito  del  colloquio  a  cura  della  Commissione
esaminatrice  che  accertera'  la  positiva  conoscenza   di   quanto
dichiarato dal candidato. 
    4. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione
esaminatrice  formera'  l'elenco   dei   candidati   esaminati,   con
l'indicazione  della  votazione  da  ciascuno   riportata.   L'elenco
sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sara'
affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.