Art. 8
Colloquio
1. Al colloquio, che vertera' sugli argomenti oggetto della prova
scritta oltre che sul Sistema statistico nazionale, ordinamento
dell'Istituto Nazionale di Statistica e normativa sulla tutela della
privacy, saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella
valutazione della medesima, un punteggio di almeno 28/40.
L'ammissione al colloquio sara' comunicata ai candidati almeno
venti giorni prima della data nella quale essi dovranno sostenere il
colloquio stesso; contestualmente, sara' data loro comunicazione del
punteggio riportato nella valutazione dei titoli. Il colloquio si
intendera' superato se il candidato avra' ottenuto la votazione di
almeno 21/30.
2. Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati
dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso
di validita'.
3. La prova della lingua inglese formera' oggetto di specifica
valutazione nell'ambito del colloquio a cura della Commissione
esaminatrice che accertera' la positiva conoscenza di quanto
dichiarato dal candidato.
4. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione
esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco
sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sara'
affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.