Art. 13 Obblighi e diritti dei dottorandi I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di Dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca, secondo i programmi e le modalita' fissate dal Collegio dei Docenti. E' prevista, con decisione motivata del Collegio dei Docenti, l'esclusione dalla Scuola e la conseguente perdita del diritto alla fruizione della borsa di studio nei seguenti casi: a) assenze ingiustificate e prolungate; b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonche' assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d'opera svolte senza l'autorizzazione preventiva del Collegio dei Docenti; c) giudizio negativo del Collegio dei Docenti relativamente all'ammissione al successivo anno di corso; a tal fine il Collegio dei Docenti verifichera' il conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato nonche' l'assiduita' e l'operosita' dimostrata dal dottorando nell'attivita' di ricerca svolta; d) qualora lo studente non riesca a superare l'esame Qualifying e) (come descritto nelle Norme Attuative disponibili in rete alla pagina http://static.digns.com/uploads/doctoral_school/documents/regulations /n_a.pdf); l'esclusione decorrera' a partire dalla fine del mese in cui vengono pubblicati i risultati della prova. L'Universita' garantisce, nel medesimo periodo del corso, la copertura assicurativa per infortuni e per responsabilita' civile, limitatamente alle attivita' che si riferiscono alla Scuola di Dottorato di Ricerca. In base all'art. 2 primo comma, della legge 13 agosto 1984 n. 476 e successive modifiche il pubblico dipendente ammesso al Dottorato di Ricerca puo' domandare di essere collocato, per il periodo di durata del corso di Dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza assegni, e puo' usufruire della borsa di studio, ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a Corsi di Dottorato di Ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessasse per volonta' del dipendente entro due anni dal termine del Corso, e' dovuta la restituzione degli importi corrisposti durante il Corso di Dottorato (8) . Tutti gli studenti stranieri iscritti alla Scuola durante il loro percorso di studio sono tenuti ad apprendere la lingua italiana ad un livello tale da consentire il loro eventuale inserimento in un ambiente di lavoro italiano. La Scuola di Dottorato di Ricerca e l'Ateneo attiveranno i mezzi ritenuti opportuni per favorirne l'apprendimento. (8) Per gli opportuni approfondimenti si rimanda alla normativa citata.