Art. 14 
 
                      Conseguimento del titolo 
 
    Il titolo di  Dottore  di  Ricerca,  conferito  dal  Rettore,  si
consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che ha  luogo  a
conclusione del programma di Dottorato di Ricerca. 
    E'  obbligatorio  per  l'ammissione   all'esame   finale,   salvo
giustificazione motivata da parte dell'Advisor, aver svolto almeno  3
mesi di periodo di ricerca all'estero  (come  descritto  nelle  Norme
Attuative disponibile in rete alla pagina: 
      http://static.digns.com/uploads/doctoral_school/documents/regul
ations/n_a.pdf). 
    La commissione giudicatrice dell'esame finale sara' nominata  dal
Rettore, su designazione del Collegio dei Docenti in  conformita'  al
Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca. 
    Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo  e'
subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale
nell'archivio  istituzionale  d'Ateneo  ad  accesso  aperto,  che  ne
garantira' la conservazione e la pubblica consultabilita'; sara' cura
dell'Universita' effettuare il deposito a norma di  legge  presso  le
Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.