Art. 14 Conseguimento del titolo Il titolo di Dottore di Ricerca, conferito dal Rettore, si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che ha luogo a conclusione del programma di Dottorato di Ricerca. E' obbligatorio per l'ammissione all'esame finale, salvo giustificazione motivata da parte dell'Advisor, aver svolto almeno 3 mesi di periodo di ricerca all'estero (come descritto nelle Norme Attuative disponibile in rete alla pagina: http://static.digns.com/uploads/doctoral_school/documents/regul ations/n_a.pdf). La commissione giudicatrice dell'esame finale sara' nominata dal Rettore, su designazione del Collegio dei Docenti in conformita' al Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo e' subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantira' la conservazione e la pubblica consultabilita'; sara' cura dell'Universita' effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.