Art. 8 Ammissione alla scuola di dottorato L'ammissione alla Scuola di Dottorato avviene in base alla graduatoria di merito redatta dalla Commissione giudicatrice fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso dal presente bando. In corrispondenza di eventuale rinuncia al posto da parte di un candidato vincitore prima dell'inizio dei corsi (1 novembre 2012), subentra il candidato successivo, secondo l'ordine della graduatoria. Tale candidato sara' tenuto a provvedere all'iscrizione entro 10 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio Dottorati ed Esami di Stato. In caso di rinuncia o di esclusione di un vincitore dopo l'inizio dei corsi e comunque nel primo trimestre del primo anno, e' facolta' del Collegio dei Docenti valutare l'opportunita' di coprire il posto vacante con un altro candidato, secondo l'ordine della graduatoria. In base all'art. 19, comma 3 del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca e a quanto precedentemente deliberato dal Collegio dei Docenti, la Commissione giudicatrice potra' ammettere in soprannumero, seguendo l'ordine della graduatoria, in misura non eccedente il 20% del totale dei posti attivati, candidati idonei appartenenti ad una della seguenti categorie: a) candidati extracomunitari che, al momento della presentazione della domanda, risultino assegnatari di borsa di studio a qualsiasi titolo conferita (4) (ad es. assegnata dal Ministero degli Affari Esteri o dal Governo del Paese di provenienza o da Organismi internazionali). b) candidati appartenenti a Paesi con i quali esista uno specifico accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l'Ateneo, senza oneri finanziari obbligatori per l'Universita' di Trento. (4) La durata della borsa di studio dovra' coprire almeno una parte del triennio di dottorato.