Art. 11 
 
                       Obblighi dei dottorandi 
 
    I  dottorandi  devono  obbligatoriamente  svolgere  le  attivita'
formative previste dal piano studi del Dottorato e devono superare le
prove di verifica del profitto stabilite per ciascun  anno  di  corso
dal Collegio dei Docenti e pubblicate sul sito. 
    Il Collegio dei  Docenti  delibera  l'ammissione  dei  dottorandi
all'anno accademico successivo. 
    In caso di mancata  ammissione  all'anno  accademico  successivo,
l'erogazione della borsa di studio  cessa  subito  dopo  l'erogazione
dell'ultima rata dell'ultimo anno di regolare iscrizione. 
    In caso di performance non adeguata, il Collegio dei Docenti puo'
sospendere la borsa di studio del dottorando. 
    Il Collegio dei Docenti puo' inoltre  sospendere  o  escludere  i
dottorandi dal corso e dalla  borsa  con  delibera  motivata,  previa
verifica dei  risultati  conseguiti.  Sono  fatti  salvi  i  casi  di
maternita' o di grave e documentata malattia. 
    In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni ovvero
di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di studio. 
    L'esclusione dal  Dottorato  e'  comunicata  all'interessato  con
lettera del Rettore. 
    L'esclusione dal corso comporta per il dottorando  decadenza  dal
godimento della borsa di studio e obbligo di restituzione della borsa
di studio relativa all'anno in corso.