Art. 9 
 
             Borse di studio e contributi di iscrizione 
 
    Le borse di studio di cui all'art. 1 del presente  bando,  aventi
durata triennale, sono assegnate  ai  vincitori  con  punteggio  piu'
elevato nella graduatoria di ammissione del concorso in  rapporto  al
numero delle borse disponibili e sono confermate automaticamente  per
gli anni successivi al primo, salvo quanto disposto dall'art. 11  del
presente bando in tema di sospensione o esclusione dal corso. 
    In caso di rinuncia degli studenti immatricolati  beneficiari  di
borsa prima dell'inizio del corso di  Dottorato,  si  dara'  luogo  a
subentri nelle  borse  secondo  la  posizione  nella  graduatoria  di
ammissione degli immatricolati non borsisti. Il subentro nella  borsa
sara' comunicato  dal  CADES  tramite  e-mail  inviata  all'indirizzo
indicato dal dottorando nella domanda di ammissione. 
    L'importo annuale della borsa di studio, determinato dal D.M.  18
giugno 2008, e' di € 13.638,47 (al lordo degli oneri previdenziali). 
    Per il periodo autorizzato di soggiorno all'estero e' previsto un
incremento della borsa pari al 50% dell'ammontare ministeriale  della
borsa (€ 13.638,47) calcolato in  relazione  e  in  proporzione  alla
durata  del  soggiorno  all'estero,  che  comunque  non  puo'  essere
complessivamente superiore alla meta' della durata legale del corso. 
    Le borse sono esenti dalle imposte sul reddito. 
    In presenza di una o piu' borse  di  studio  finanziate  da  enti
esterni  non  universitari,  la  Commissione   Ammissioni   decidera'
l'attribuzione di tali borse sulla base della graduatoria di merito e
dell'argomento di ricerca previsto dalla  convenzione  stipulata  con
l'ente. 
    Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere solo per integrare,  con  soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. 
    Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di Dottorato e' collocato
a domanda, compatibilmente con le esigenze  dell'amministrazione,  in
congedo straordinario per motivi  di  studio  senza  assegni  per  il
periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di  studio  ove
ricorrano le condizioni richieste. 
    Il periodo di  congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini  della
progressione  di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e   di
previdenza. 
    Il dottorando che abbia gia' usufruito di una borsa di studio per
un Dottorato non puo' usufruirne una seconda volta. 
    I vincitori non beneficiari di borsa di durata triennale  possono
usufruire delle provvidenze dell'ISU Bocconi, secondo quanto previsto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile  2001,
salvo modifiche normative successive. 
    Le domande di borsa di studio devono  essere  presentate  all'ISU
Bocconi nei termini e con le modalita' di cui al  bando  di  concorso
2013-2014  che  sara'  pubblicato  al  seguente  indirizzo  Internet:
www.unibocconi.it/isu. 
    I dottorandi beneficiari di borsa sono esonerati  preventivamente
dai contributi di iscrizione. 
    I contributi di iscrizione per  i  dottorandi  senza  borsa  sono
stabiliti annualmente in € 4000 per ciascun anno di  corso  e  devono
essere versati secondo le seguenti scadenze: 
      primo anno: 
 
                            Scadenza                 Importo 
 
Prima rata     al momento dell'immatricolazione      €  800 
Seconda rata   31 dicembre                           € 1600 
Terza rata     31 marzo                              € 1600 
 
    anni successivi: 
 
                            Scadenza                 Importo 
 
Prima rata     30 novembre                           €  800 
Seconda rata   31 dicembre                           € 1600 
Terza rata     31 marzo                              € 1600 
 
    Gli studenti paganti particolarmente meritevoli possono  ottenere
una riduzione parziale o totale  dei  contributi  di  iscrizione  nel
limite dei fondi messi a disposizione dall'Amministrazione. 
    La  riduzione  puo'  essere   confermata   nell'anno   accademico
successivo. 
    L'ammontare della riduzione puo' variare da caso a caso e di anno
in anno e puo' essere pari alla meta' o al totale dei contributi.