Art. 6 
 
                         Dipendente pubblico 
 
    Il  dipendente  pubblico  ammesso  al  dottorato  di  ricerca  e'
collocato   a    domanda,    compatibilmente    con    le    esigenze
dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi  di  studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce  della
borsa di studio nel caso in cui  ne  sia  destinatario.  In  caso  di
ammissione al dottorato di  ricerca  senza  borsa  di  studio,  o  di
rinuncia  a  questa,  l'interessato  in   aspettativa   conserva   il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento  da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato  il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del  dottorato  di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione  pubblica  cessi
per volonta' del dipendente nei due anni  successivi,  e'  dovuta  la
restituzione alla  stessa  degli  importi  riscossi.  Il  periodo  di
congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini  della  progressione   di
carriera, del trattamento di quiescenza e  di  previdenza  (legge  n.
448/2001). 
    Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza  assegni,
i pubblici dipendenti  che  abbiano  gia'  conseguito  il  titolo  di
dottore di  ricerca,  ne'  i  pubblici  dipendenti  che  siano  stati
iscritti  a  corsi  di  dottorato  per  almeno  un  anno  accademico,
beneficiando di detto congedo (legge n. 240/2010).