Art. 8 Borse di studio «Pegaso» Le eventuali borse di studio finanziate dalla regione Toscana nell'ambito dei progetti «Pegaso», oltre a rispondere alle disposizioni del precedente art. 7, saranno assegnate a seguito dell'effettiva acquisizione delle relative risorse. Qualora il dottorando vincitore di borsa di studio «Pegaso» rinunci a proseguire il dottorato l'amministrazione, su richiesta della regione Toscana, si riserva di chiedere la restituzione delle rate corrisposte nel corso dell'anno fino al momento della rinuncia. Al fine dell'attribuzione delle eventuali borse di studio finanziate dalla regione Toscana nell'ambito dei progetti «Pegaso», i candidati dovranno soddisfare i seguenti ulteriori requisiti: residenza o domicilio in Toscana al momento dell'attribuzione della borsa regionale, essere disoccupati o inoccupati, eta' non superiore a 35 anni al momento di presentazione della domanda di ammissione al concorso di dottorato. L'assegnatario della borsa si impegna ad elaborare per ciascun anno di dottorato relazioni trimestrali alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre sull'attivita' oggetto della borsa stessa ed una relazione finale. Le relazioni dovranno essere firmate dallo stesso assegnatario e controfirmate dal responsabile della borsa/direttore del dottorato di ricerca e fatte pervenire entro il terzo giorno successivo alla scadenza del trimestre di riferimento all'ufficio per il dottorato di ricerca, via del Refugio n. 4 - Siena. I destinatari delle borse sono assicurati a cura dell'Universita' esonerando espressamente la regione Toscana da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilita' in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime. L'Universita' garantisce, sotto la propria completa responsabilita', i destinatari delle borse del rispetto delle condizioni di sicurezza dei locali, degli impianti, strumentazioni ed attrezzature, anche non di proprieta' dell'Universita', utilizzati per il progetto, mantenendo la regione Toscana indenne da qualunque pretesa concernente il rapporto determinato dalla concessione della borsa. L'Universita' si impegna a rispettare e dare attuazione a quanto disposto nelle «Procedure per la progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 legge regionale n. 32/2002» approvate con DGR 569/2006 e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne ogni altro obbligo e/o adempimento non esplicitamente ricompreso o citato a tutela degli interessi dei borsisti.