Art. 8 
 
                      Borse di studio «Pegaso» 
 
    Le eventuali borse di studio  finanziate  dalla  regione  Toscana
nell'ambito  dei  progetti  «Pegaso»,   oltre   a   rispondere   alle
disposizioni del precedente  art.  7,  saranno  assegnate  a  seguito
dell'effettiva  acquisizione  delle  relative  risorse.  Qualora   il
dottorando vincitore di borsa di studio «Pegaso» rinunci a proseguire
il dottorato l'amministrazione, su richiesta della  regione  Toscana,
si riserva di chiedere la restituzione  delle  rate  corrisposte  nel
corso dell'anno fino al momento della rinuncia. 
    Al  fine  dell'attribuzione  delle  eventuali  borse  di   studio
finanziate dalla regione Toscana nell'ambito dei progetti «Pegaso», i
candidati  dovranno  soddisfare  i  seguenti   ulteriori   requisiti:
residenza o domicilio in Toscana al momento  dell'attribuzione  della
borsa regionale, essere disoccupati o inoccupati, eta' non  superiore
a 35 anni al momento di presentazione della domanda di ammissione  al
concorso di dottorato. 
    L'assegnatario della borsa si impegna ad  elaborare  per  ciascun
anno di dottorato relazioni trimestrali alle scadenze del  31  marzo,
30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre  sull'attivita'  oggetto  della
borsa stessa ed una relazione finale. Le  relazioni  dovranno  essere
firmate dallo stesso assegnatario e  controfirmate  dal  responsabile
della borsa/direttore del dottorato  di  ricerca  e  fatte  pervenire
entro il terzo giorno  successivo  alla  scadenza  del  trimestre  di
riferimento all'ufficio per il dottorato di ricerca, via del  Refugio
n. 4 - Siena. 
    I destinatari delle borse sono assicurati a cura dell'Universita'
esonerando espressamente la regione Toscana da ogni chiamata in causa
e/o da  ogni  responsabilita'  in  caso  di  mancata  e/o  irregolare
stipulazione delle assicurazioni medesime. 
    L'Universita'   garantisce,    sotto    la    propria    completa
responsabilita',  i  destinatari  delle  borse  del  rispetto   delle
condizioni di sicurezza dei locali, degli impianti, strumentazioni ed
attrezzature, anche non di  proprieta'  dell'Universita',  utilizzati
per il progetto, mantenendo la regione Toscana indenne  da  qualunque
pretesa concernente il rapporto determinato dalla  concessione  della
borsa. 
    L'Universita' si impegna a rispettare e dare attuazione a  quanto
disposto  nelle  «Procedure  per   la   progettazione,   gestione   e
rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 legge regionale
n. 32/2002» approvate con  DGR  569/2006  e  successive  modifiche  e
integrazioni, per quanto concerne ogni altro obbligo e/o  adempimento
non esplicitamente ricompreso o citato a tutela degli  interessi  dei
borsisti.