Art. 3 
 
 
                 Criteri e modalita' di valutazione 
 
 
    1. Le domande sono esaminate dalla Commissione di valutazione che
individua una terna di candidati, tra  i  quali  si  procedera'  alla
nomina motivata del candidato prescelto. 
    2. La selezione dei  candidati  avverra'  utilizzando  i  criteri
specifici predefiniti, allegati  al  presente  decreto,  quale  parte
integrante dello stesso. 
    3. La Commissione al fine  del  contenimento  dei  costi,  potra'
effettuare riunioni utilizzando le procedure  di  audio-conferenza  o
audio-videoconferenza.