Art. 3 Criteri e modalita' di valutazione 1. Le domande sono esaminate dalla Commissione di valutazione che individua una terna di candidati, tra i quali si procedera' alla nomina motivata del candidato prescelto. 2. La selezione dei candidati avverra' utilizzando i criteri specifici predefiniti, allegati al presente decreto, quale parte integrante dello stesso. 3. La Commissione al fine del contenimento dei costi, potra' effettuare riunioni utilizzando le procedure di audio-conferenza o audio-videoconferenza.