Art. 4 Oneri 1. Ai componenti della Commissione di cui all'articolo 2, non residenti a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai Dirigenti di I fascia. ai sensi dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione restano a carico della medesima. 2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della Commissione, valutati presuntivamente in € 2.000,00, graveranno sul Capitolo 3125 p.g. 3, - "Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennita' di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione della salute - consigli, comitati e commissioni in materia di ricerca medica", nell'ambito della Missione "Ricerca e innovazione" - Programma "Ricerca per il settore della sanita' pubblica" - "Funzionamento" - C.D.R. "Dipartimento della sanita' pubblica e dell'innovazione", allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'esercizio 2012. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 20 settembre 2012 Il Ministro: Balduzzi