Art. 4 
 
 
                                Oneri 
 
 
    1. Ai componenti della Commissione di  cui  all'articolo  2,  non
residenti a Roma, spetta il  rimborso  delle  spese  di  missione.  I
predetti componenti sono equiparati,  ai  fini  del  trattamento,  ai
Dirigenti di I fascia. ai  sensi  dell'articolo  28  della  legge  28
dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni. Le  spese  relative
al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione
restano a carico della medesima. 
    2. Gli oneri relativi al trattamento di missione  dei  componenti
della Commissione, valutati presuntivamente in € 2.000,00, graveranno
sul Capitolo 3125 p.g. 3, - "Spese per il funzionamento - compresi  i
gettoni di presenza, i compensi ai  componenti  e  le  indennita'  di
missione ed  il  rimborso  spese  di  trasporto  ai  membri  estranei
all'amministrazione della salute - consigli, comitati  e  commissioni
in materia di ricerca medica", nell'ambito della Missione "Ricerca  e
innovazione" -  Programma  "Ricerca  per  il  settore  della  sanita'
pubblica" - "Funzionamento"  -  C.D.R.  "Dipartimento  della  sanita'
pubblica e dell'innovazione",  allocato  nello  stato  di  previsione
della spesa del Ministero della salute per l'esercizio 2012. 
    Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
Italiana. 
 
    Roma, 20 settembre 2012 
 
                                                Il Ministro: Balduzzi