Art. 3 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    Sono ammessi a partecipare alla  selezione  coloro  che  sono  in
possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente. 
    In via transitoria e fino all'anno 2015, ai sensi  dell'art.  39,
comma 13  della  legge  n.  240/2010,  possono  partecipare  anche  i
soggetti  in  possesso  di  sola  laurea  magistrale  o  equivalente,
unitamente ad un  curriculum  scientifico-professionale  idoneo  allo
svolgimento di attivita' di ricerca. 
    I requisiti prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza  del  bando.  Sono   esclusi   dalla   partecipazione   alla
valutazione: 
      a. coloro che hanno avuto contratti in qualita'  di  assegnista
di ricerca e di  ricercatore  a  tempo  determinato  ai  sensi  degli
articoli 22 e 24 della legge n. 240/2010 presso l'ateneo di Firenze o
presso altri atenei italiani,  statali,  non  statali  o  telematici,
nonche' gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della medesima  legge
per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto  messo
a  bando,  superi  complessivamente  i   dodici   anni,   anche   non
continuativi, come previsto dal Regolamento di Ateneo; 
      b.  i  soggetti  gia'  assunti  a  tempo   indeterminato   come
professori  universitari  di  prima  o  di  seconda  fascia  o   come
ricercatori ancorche' cessati dal servizio; 
      c. coloro che abbiano un grado di parentela o di affinita' fino
al quarto grado compreso, o un rapporto di coniugio con un professore
appartenente al Dipartimento, ovvero con  il  Rettore,  il  Direttore
Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione. 
    L'esclusione dalla valutazione e' disposta con  motivato  decreto
del Direttore del Dipartimento ed e' comunicata all'interessato.