Art. 6 
 
 
       Approvazione degli atti e conclusione del procedimento 
 
 
    Il procedimento di selezione si conclude con il provvedimento  di
approvazione degli atti. 
    La commissione consegna gli atti al  Direttore  del  Dipartimento
che nei  successivi  15  giorni,  previo  controllo  di  legittimita'
istruito dall'Ufficio competente di Ateneo, li  approva  con  proprio
provvedimento.  Detto  provvedimento  e'  pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale dell'Universita' e reso disponibile sul  sito  internet  di
Ateneo. Nel caso in cui si riscontrino irregolarita' il 
    Direttore del Dipartimento rinvia con provvedimento motivato  gli
atti alla commissione, assegnando un termine per la  conclusione  dei
lavori.