Art. 9 Stipula del contratto Il Direttore del Dipartimento, entro dieci giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione, invita il Ricercatore a stipulare il contratto individuale di lavoro e a presentare nei successivi 30 giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e quella prevista dal bando. E' vietato stipulare contratti con coloro che abbiano un grado di parentela o di affinita' fino al quarto grado compreso, o un rapporto di coniugio, con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale/Amministrativo, o un componente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del Regolamento di Ateneo. Il trattamento economico e' pari al trattamento iniziale del Ricercatore confermato in regime di impegno a tempo definito, ai sensi dell'art. 16, comma 1 del Regolamento di Ateneo.