Art. 3 Dalla data di pubblicazione del presente decreto, decorre il termine di sei mesi, per la conclusione dei lavori di valutazione da parte della commissione giudicatrice; il Rettore, ai sensi dell'art. 4 comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, puo', per comprovati ed eccezionali motivi, segnalati dal Presidente della commissione, con apposito provvedimento, prorogare il termine predetto per una sola volta e per non piu' di quattro mesi.