Art. 3 
 
 
    Dalla data di pubblicazione  del  presente  decreto,  decorre  il
termine di sei mesi, per la conclusione dei lavori di valutazione  da
parte della commissione giudicatrice; il Rettore, ai sensi  dell'art.
4 comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  117/2000,
puo', per comprovati ed eccezionali motivi, segnalati dal  Presidente
della commissione, con apposito provvedimento, prorogare  il  termine
predetto per una sola volta e per non piu' di quattro mesi.