Art. 10 
 
 
   Accertamenti fisio-psico-attitudinali e dell'efficienza fisica 
 
 
    1. I Centri di  Selezione  di  Forza  Armata,  sulla  base  degli
elenchi predisposti dalla DGPM, provvedono a convocare i  concorrenti
risultati idonei, ai sensi del precedente articolo 9, comma  11,  per
sottoporli agli accertamenti  fisio-psico-attitudinali  indicati  nei
rispettivi allegati di Forza Armata  al  presente  bando,  secondo  i
criteri e le modalita' in essi specificati. 
    2. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali comprendono: 
      a)  accertamento  dell'idoneita'  fisio-psico-attitudinale  per
l'impiego nelle Forze Armate in qualita' di  volontario  in  servizio
permanente. 
    Per il personale in servizio, l'Ente o  Reparto  di  appartenenza
dovra' provvedere alla compilazione del modello riportato in allegato
F al presente bando, secondo le modalita' specificate nei  rispettivi
allegati di Forza Armata. 
    I  concorrenti  in  congedo,  invece,  dovranno   presentare   un
certificato di stato di buona salute, conforme al  modello  riportato
in allegato G al presente bando, rilasciato  dal  proprio  medico  in
data non anteriore a sei mesi, che  attesti  la  presenza/assenza  di
pregresse  manifestazioni   emolitiche,   di   gravi   manifestazioni
immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a  farmaci  o
alimenti; 
      b) accertamento dell'efficienza fisica (vedansi allegati H e  I
al presente bando); 
      c) accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per  l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 
    3.  La  convocazione,  fatta  ai  concorrenti  con  le  modalita'
indicate nel precedente articolo 5 -ovvero, per quelli  in  servizio,
mediante messaggio trasmesso ai  Comandi  di  appartenenza-  contiene
l'indicazione della sede in  cui  si  svolgeranno  gli  accertamenti,
nonche' della data e dell'ora di presentazione. I concorrenti  devono
essere  muniti  di  un  documento  di  riconoscimento  in  corso   di
validita', provvisto di fotografia, rilasciato da  un'Amministrazione
dello Stato. Essi possono fruire, per la  durata  degli  accertamenti
fisio-psico-attitudinali, se  disponibili,  di  vitto  e  alloggio  a
carico dell'Amministrazione. I concorrenti che non  si  presenteranno
nel giorno e nell'ora indicati nella convocazione saranno considerati
rinunciatari, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate
e riconosciute tali dal Centro di Selezione/Istituto Medico Legale. 
    Per il personale in costanza  di  servizio,  temporaneamente  non
idoneo per causa di servizio  ovvero  nelle  more  della  definizione
della stessa ovvero  in  presenza  di  una  dichiarazione  medica  di
lesione traumatica, previa specifica richiesta del Comando di  Corpo,
e' consentito il differimento nell'ambito  della  specifica  sessione
programmata. 
    4. La  convocazione  deve  contenere,  altresi',  le  indicazioni
necessarie affinche' i concorrenti possano presentarsi  muniti  della
documentazione/certificazione  prevista  per  lo  svolgimento   degli
accertamenti  fisio-psico-attitudinali,   indicata   nei   rispettivi
allegati di Forza Armata. 
    5. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti  accertamenti  e'
definitivo e, nel caso  di  inidoneita',  di  non  superamento  o  di
mancata effettuazione  delle  prove  fisiche,  comporta  l'esclusione
dagli eventuali successivi accertamenti e, comunque, dal concorso. 
    6. Tale giudizio sara' subito reso noto ai  concorrenti,  a  cura
della  commissione  preposta  agli  accertamenti,  mediante  apposito
foglio di notifica. 
    I concorrenti  il  cui  servizio  e'  stato  prolungato  ai  fini
dell'espletamento delle prove  concorsuali,  ai  sensi  dell'articolo
2204 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, devono  presentare
il predetto foglio di notifica al Comando  di  appartenenza  che,  in
caso di inidoneita' e qualora non risultino utilmente collocati nella
graduatoria  del  blocco  di  appartenenza  per  la  rafferma  di  un
ulteriore anno, dovranno provvedere al loro collocamento in  congedo,
in quanto esclusi dall'ammissione alle successive fasi concorsuali. 
    7.  L'esclusione  dal  concorso  per  effetto  del  giudizio   di
inidoneita' di cui al precedente comma 5  avviene  per  delega  della
DGPM alle competenti commissioni. 
    8. Avverso il giudizio di inidoneita' il candidato escluso potra'
avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in
alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della  Repubblica
(per il quale e' previsto  -ai  sensi  della  normativa  vigente-  il
contributo   unificato   di   euro   600,00)   entro   il    termine,
rispettivamente, di 60 e  120  giorni  dalla  data  di  notifica  del
provvedimento di esclusione.