Art. 12 Graduatorie di merito 1. Per ciascuna immissione le commissioni di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera a) redigono le graduatorie di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai concorrenti nella prova di selezione culturale e nella valutazione dei titoli. Per la Marina Militare sono redatte due distinte graduatorie di merito, una per il CEMM e una per le CP, in base alle domande prodotte dai concorrenti. 2. Le predette commissioni, nella redazione delle graduatorie di merito, devono tenere conto di quanto previsto dal precedente articolo 1, comma 4 in materia di riserva dei posti a concorso. 3. A parita' di punteggio, e' data la precedenza ai concorrenti in possesso dei titoli preferenziali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione prevista per ciascuna immissione. In caso di ulteriore parita' e' data la precedenza al concorrente piu' giovane d'eta'. 4. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM. La graduatoria di merito relativa alla Marina Militare e' approvata con decreto interdirigenziale emanato dalla DGPM di concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. 5. Le suddette graduatorie saranno rese note nell'area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi e verranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile nel sito www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.