Art. 15 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. La DGPM dispone l'esclusione dalla procedura  concorsuale  dei
concorrenti che: 
      a) partecipano a piu' procedure concorsuali riferite a  diverse
Forze Armate e/o a piu' immissioni previste dal presente bando; 
      b)  non  sono  in  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione
prescritti dal bando; 
      c) non rientrano tra le categorie di destinatari  indicati  nel
precedente articolo 1; 
      d) hanno inoltrato domanda con  modalita'  difformi  da  quella
indicata  nel  precedente  articolo  4  e/o  senza  aver  portato   a
compimento la procedura di accreditamento indicata nell'articolo 3; 
      e) non hanno mantenuto, all'atto della presentazione presso gli
Enti  designati  da  ogni  singola  Forza  Armata,  i  requisiti   di
partecipazione previsti dal bando; 
      f) non hanno completato, all'atto della presentazione presso  i
predetti Enti, la ferma volontaria prefissata di un anno; 
      g) non hanno prodotto,  all'atto  della  presentazione  per  lo
svolgimento  della  prova  di  selezione  culturale,  nel   caso   di
concorrenti in  congedo,  copia  dell'estratto/degli  estratti  della
documentazione di servizio relativo/i al precedente  servizio  svolto
in qualita' di VFP 1 e  rilasciato/i  all'atto  del  collocamento  in
congedo. 
    2. Nei confronti dei concorrenti che, a seguito  di  accertamenti
anche successivi, risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra
quelli previsti dal presente bando sara' disposta, con  provvedimento
motivato della DGPM, l'esclusione dalla procedura concorsuale  ovvero
la decadenza dalla ferma, se gia' incorporati. In  quest'ultimo  caso
il servizio prestato sara' considerato servizio di fatto. 
    3. I  candidati  esclusi  potranno  avanzare  unicamente  ricorso
giurisdizionale al  T.A.R.  del  Lazio  o,  in  alternativa,  ricorso
straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  (per  il  quale  e'
previsto ?ai sensi della normativa vigente- il  contributo  unificato
di euro 600,00) entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.