Art. 8 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o
di autorita' da lui delegata saranno  nominate,  per  ciascuna  Forza
Armata, le seguenti commissioni: 
      a) commissione valutatrice; 
      b) commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali; 
      d) commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica. 
    2. Le commissioni di  cui  al  precedente  comma  1,  lettera  a)
saranno composte da: 
      - un Ufficiale di grado non  inferiore  a  Colonnello  o  grado
corrispondente, presidente; 
      - un Ufficiale di  grado  non  inferiore  a  Capitano  o  grado
corrispondente, membro; 
      - un Ufficiale di  grado  non  inferiore  a  Capitano  o  grado
corrispondente ovvero  Funzionario  Amministrativo,  designato  dalla
DGPM, membro; 
      - uno o piu' Sottufficiali di grado non inferiore a Maresciallo
o grado corrispondente, segretario/segretari senza diritto di voto. 
    La commissione nominata per la Marina Militare  deve  comprendere
un componente, con diritto  di  voto,  appartenente  al  Corpo  delle
Capitanerie di Porto. 
    3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b), c)  e
d) nominate per l'Esercito saranno cosi' composte: 
      a) commissione per gli accertamenti psico-fisici: 
        - un Ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  Tenente
Colonnello, presidente; 
        - due Ufficiali medici, membri; 
        - un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione potra'  avvalersi  del  supporto  di  Ufficiali
medici specialisti o di medici specialisti esterni; 
      b) commissione per gli accertamenti attitudinali: 
        - un Ufficiale di grado non inferiore  a  Tenente  Colonnello
appartenente  ai  ruoli   delle   Armi   di   fanteria,   cavalleria,
artiglieria, genio e trasmissioni, presidente; 
        - due Ufficiali psicologi, membri; 
        - due Ufficiali periti selettori attitudinali, membri; 
        - due Sottufficiali, segretari senza diritto di voto; 
      c) commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica: 
        - un Ufficiale di grado non inferiore a Maggiore, presidente; 
        - un Ufficiale di grado non superiore a Capitano, membro; 
        - un Sottufficiale, membro e segretario. 
    4. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b), c)  e
d) nominate per la Marina Militare saranno cosi' composte: 
      a) commissione per gli accertamenti psico-fisici: 
        - un Ufficiale del  Corpo  Sanitario  Militare  Marittimo  di
grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; 
        - due Ufficiali del Corpo  Sanitario  Militare  Marittimo  di
grado non inferiore a Capitano di Corvetta, membri; 
        - un Sottufficiale del ruolo  Marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta commissione potra'  avvalersi  del  supporto  di  Ufficiali
medici specialisti o di medici specialisti esterni; 
      b) commissione per gli accertamenti attitudinali: 
        - un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Corvetta,
presidente; 
        - due Ufficiali specialisti in selezione  attitudinale  della
Marina Militare, membri; 
        - un Sottufficiale del ruolo  Marescialli,  segretario  senza
diritto di voto; 
      c) commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica: 
        - un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Corvetta,
presidente; 
        - un Ufficiale, membro; 
        -  un  Sottufficiale  del   ruolo   Marescialli,   membro   e
segretario. 
    5. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b), c)  e
d) nominate per l'Aeronautica Militare saranno cosi' composte: 
      a) commissione per gli accertamenti psico-fisici: 
        - un Ufficiale del Corpo Sanitario Aeronautico di  grado  non
inferiore a Tenente Colonnello, presidente; 
        - due Ufficiali del Corpo Sanitario Aeronautico di grado  non
inferiore a Maggiore, membri; 
        - un Sottufficiale del ruolo Marescialli, categoria  sanita',
specialita' OSS, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione potra'  avvalersi  del  supporto  di  Ufficiali
medici specialisti o di medici specialisti esterni; 
      b) commissione per gli accertamenti attitudinali: 
        - un Ufficiale di grado non inferiore a  Tenente  Colonnello,
qualificato perito selettore, presidente; 
        -  due  Ufficiali  di  grado  non   inferiore   a   Capitano,
qualificati periti selettori, membri; 
        - un Sottufficiale di  grado  non  inferiore  a  Maresciallo,
qualificato aiuto perito selettore, segretario senza diritto di voto; 
      c) commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica: 
        - un Ufficiale di grado non inferiore a  Tenente  Colonnello,
qualificato perito selettore, presidente; 
        -  due  Ufficiali  di  grado  non   inferiore   a   Capitano,
qualificati periti selettori, membri; 
        - un Sottufficiale di  grado  non  inferiore  a  Maresciallo,
qualificato aiuto perito selettore, segretario senza diritto di voto. 
    6. Limitatamente alla Marina Militare, il Direttore Generale  per
il Personale  Militare  o  autorita'  da  lui  delegata  nomina,  per
l'attribuzione delle categorie e specialita'  ai  concorrenti  idonei
delle graduatorie di merito del CEMM  e  delle  CP,  una  commissione
composta da: 
      - un Ufficiale di grado non inferiore a  Capitano  di  Fregata,
presidente; 
      - due  Ufficiali,  di  cui  uno  appartenente  al  Corpo  delle
Capitanerie di Porto, membri; 
      - un rappresentante della DGPM, membro; 
      - un Sottufficiale esperto di informatica, segretario. 
    La suddetta commissione, nel rispetto  delle  esigenze  di  Forza
Armata,  attribuisce  le  categorie  secondo  le  modalita'  di   cui
all'allegato B al presente bando,  successivamente  alla  definizione
delle  graduatorie  di  cui  all'articolo  12  e  all'attuazione   di
eventuali ripianamenti. 
    7. Con decreto del Direttore Generale per il Personale Militare o
di autorita' da lui delegata e', altresi', costituita la  commissione
che  deve  presiedere  allo  svolgimento  della  prova  di  selezione
culturale di cui al successivo articolo 9. Nello stesso decreto sara'
prevista la costituzione di sottocommissioni nell'eventualita' che la
prova di selezione culturale venga effettuata, contemporaneamente, in
sedi diverse.