Art. 7
Ciascun commissario dispone di 10 punti per ogni prova scritta e
per ogni materia o gruppo di materie della prova orale e dichiara
quanti punti intende assegnare al candidato.
La somma dei punti assegnati al candidato, divisa per il numero
dei componenti l'intera commissione, costituisce il punto per
ciascuna prova scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie
della prova orale.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito
almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.
Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei
decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.