Art. 6 
 
 
       Approvazione degli atti e conclusione del procedimento 
 
 
    Il procedimento di selezione si conclude con il provvedimento  di
approvazione degli atti. 
    La commissione consegna gli atti al  Direttore  del  Dipartimento
che nei  successivi  15  giorni,  previo  controllo  di  legittimita'
istruito dall'Ufficio competente di Ateneo, li  approva  con  proprio
provvedimento.  Detto  provvedimento  e'  pubblicato  sul  Bollettino
Ufficiale dell'Universita' e reso disponibile sul  sito  internet  di
Ateneo. Nel caso in cui si riscontrino irregolarita' il Direttore del
Dipartimento  rinvia  con  provvedimento  motivato  gli   atti   alla
commissione, assegnando un termine per la conclusione dei lavori.