Art. 14 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
    1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata  da  parte
della sottocommissione indicata all'articolo 6, comma 1, lettera  b),
mediante visita medica di primo accertamento, comprensiva degli esami
specialistici, presso il Centro  di  Reclutamento  della  Guardia  di
finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia. 
    2. L'accertamento dell'idoneita' e'  eseguito  in  ragione  delle
condizioni del soggetto al momento della visita. 
    3. Il giudizio  espresso  in  sede  di  visita  medica  di  primo
accertamento  e',  immediatamente,  comunicato  all'interessato,   il
quale, in caso di non idoneita', puo', contestualmente,  chiedere  di
essere ammesso a visita medica di revisione, fatta  eccezione  per  i
requisiti di cui all'articolo 15, commi 6, 11 e 12. La  richiesta  di
ammissione alla visita medica di revisione deve essere presentata  al
presidente della sottocommissione di cui al comma 1, al momento della
comunicazione  di  non  idoneita'.   Eventuali   istanze   presentate
successivamente sono ritenute nulle. 
    4. La visita medica di revisione e' effettuata non prima del  15°
giorno successivo alla comunicazione di  non  idoneita'  alla  visita
medica di primo accertamento. 
    5. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle cause
che   hanno   dato   luogo   al   giudizio   di   inidoneita'   della
sottocommissione per la visita medica di primo accertamento. 
    6. Il candidato risultato assente alla  visita  medica  di  primo
accertamento o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e'  escluso
dal concorso. 
    7.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti   sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    8. I  candidati  che  conseguono  l'idoneita'  agli  accertamenti
psico-fisici  sono  convocati   per   l'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale. 
    9. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'articolo 10. 
    10. I candidati che, alla  data  del  22  giugno  2013,  prestano
servizio nel Corpo della guardia di finanza non sono sottoposti  alla
visita medica. 
    11. I candidati che, nel corso del corrente anno, sono gia' stati
sottoposti,  con  esito  positivo,  all'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica nell'ambito di altri concorsi  per  l'accesso  al  Corpo
della Guardia di finanza sono sottoposti esclusivamente  ai  seguenti
accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo,  al
contingente ed eventualmente alla specialita' per i quali si concorre
ovvero ai fini di cui all'articolo 15, comma 15. 
    In tali casi, per l'attribuzione  del  profilo  sanitario  e  del
giudizio definitivo,  sono  presi  in  considerazione  gli  ulteriori
accertamenti svolti nel corso dell'ultima visita medica effettuata.