Art. 8 Esclusione dal concorso 1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente bando. 2. Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata all'articolo 6, comma 1, lettera a). 3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso: a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il termine di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti dell'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.