Art. 4
Pratiche per l'ammissione al concorso dei candidati cittadini di
Stati
non appartenenti all'Unione Europea
1) Per l'ammissione al concorso i cittadini non comunitari
dovranno inviare le domande entro i termini di scadenza indicati dal
bando, secondo quanto stabilito dall'art. 3, commi 1, 2.
2) Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che hanno
sede nel paese di residenza del candidato dovranno:
a) tradurre il titolo di studio, di cui alla lettera a) del
comma 1 dell'art. 2, conseguito all'estero, legalizzarlo e
dichiararne il valore «in loco», indicando gli anni complessivi di
scolarita' necessari per il suo conseguimento;
b) provvedere, per i candidati privi di residenza anagrafica in
Italia, all'inoltro della documentazione di cui al punto a)
direttamente all'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, entro il
termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale. Fara' fede la data di protocollo di
partenza delle citate rappresentanze diplomatiche.