Art. 8
Graduatoria
1) Espletata la prova orale del concorso, la commissione stila la
graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l'ordine decrescente
della valutazione complessiva risultante dalla somma aritmetica di
punteggi conseguiti nelle singole prove d'esame nonche', nel caso di
candidati a parita' di merito, dalla valutazione dei titoli di
preferenza. In caso di parita' di punteggio precede il candidato di
eta' inferiore. Se uno o piu' candidati vincitori rinunciano
all'ammissione, questa puo' essere consentita agli idonei secondo
l'ordine di graduatoria e fino all'esaurimento della medesima.
2) La graduatoria e' distinta per ogni PFP e la ripartizione dei
posti e' effettuata in base alle disposizioni dell'art. 1 del
presente bando.
3) La graduatoria verra' pubblicata sul sito ufficiale
dell'Istituto, affissa all'albo e pubblicata sul Bollettino ufficiale
del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali.