Art. 9
Ammissione ai corsi e documenti di rito
1) I candidati che saranno dichiarati vincitori e avranno
ottenuto l'ammissione ai corsi dovranno, entro il termine di venti
giorni dalla data di ricezione della comunicazione in tal senso,
sotto pena di decadenza, far pervenire all'Opificio delle Pietre Dure
conferma scritta di accettazione dell'ammissione al corso
quinquennale accompagnata dai documenti di cui ai successivi commi 2)
e 3), in conformita' alle prescrizioni della legge sul bollo.
2) I concorrenti cittadini italiani o di altri Stati dell'Unione
Europea dovranno allegare i seguenti documenti:
a) tre fototessere nel formato 4x5 cm;
b) copia del documento di identita' indicante il cognome e il
nome, il luogo e data di nascita, la cittadinanza;
c) autocertificazione delle eventuali condanne penali,
indicando gli estremi e le relative sentenze;
d) originale del diploma quinquennale di istruzione superiore
(o quadriennale piu' anno integrativo).
3) I concorrenti con cittadinanza diversa da quella italiana o da
quella di altri Stati dell'Unione Europea dovranno allegare alla
lettera di accettazione i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del permesso di
soggiorno;
b) tre fototessere nel formato 4x5 cm;
c) copia di un documento di identita' attestante il luogo e la
data di nascita;
d) certificato di cittadinanza;
e) documento che comprovi la buona condotta secondo le
disposizioni dei rispettivi Stati;
f) originale del titolo di studio.
I documenti di cui alle lettere d) ed e) devono essere stati
rilasciati in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di
comunicazione dell'ammissione.
Il possesso del permesso di soggiorno, rilasciato dagli organi
competenti, e' condizione indispensabile affinche' i candidati con
cittadinanza diversa da quella italiana o da quella degli altri Stati
dell'Unione Europea possano essere ammessi a frequentare il corso.
4) Non possono essere ammessi ai corsi della Scuola gli studenti
gia' iscritti al corsi universitari o di alta formazione.