Art. 12 Formazione della graduatoria 1. In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato viene formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti dichiarati idonei. 2. A parita' di condizioni, l'ordine di graduatoria sara' determinato a norma dell'art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e di ogni altra disposizione modificatrice od integratrice. 3. Per la formazione della graduatoria anzidetta si tiene conto, infine, dell'art. 11 della legge 5 marzo 1963, n. 367, e di ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.