Art. 12 
 
                    Formazione della graduatoria 
 
    1. In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato viene
formata la graduatoria generale dei vincitori del  concorso  e  degli
altri concorrenti dichiarati idonei. 
    2.  A  parita'  di  condizioni,  l'ordine  di  graduatoria  sara'
determinato a  norma  dell'art.  5,  comma  quarto  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487  e  di  ogni  altra
disposizione modificatrice od integratrice. 
    3. Per la formazione della graduatoria anzidetta si tiene  conto,
infine, dell'art. 11 della legge 5 marzo 1963,  n.  367,  e  di  ogni
altra disposizione modificatrice od integratrice.