Art. 13 
 
                   Approvazione della graduatoria 
 
    1. La graduatoria, riconosciuta la regolarita'  delle  operazioni
di concorso, e' approvata con decreto del  Direttore  Generale  della
Giustizia Civile. 
    2. Con lo stesso decreto,  sentito  il  Consiglio  Nazionale  del
Notariato, puo' essere aumentato nella misura  prevista  dall'art.  1
della legge 18 maggio 1973, n. 239, come modificato  dalla  legge  30
dicembre 2010, n. 233, il numero dei  posti  messi  a  concorso,  nei
limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per  trasferimento
andati  deserti,  esistenti  al  momento   della   formazione   della
graduatoria. 
    3.  La  graduatoria  verra'  pubblicata  sul  sito  internet  del
Ministero della Giustizia a norma dell'art. 32 della legge 18  giugno
2009, n. 69, insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai  vincitori
del concorso e avra' valore di notifica a tutti gli effetti di legge.