Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono essere  in
possesso, alla data di scadenza del termine  di  presentazione  della
domanda, dei requisiti stabiliti dall'art. 5 numeri 1), 2),  3),  4),
5) della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e
non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto. 
    2. E' altresi' necessario  che  gli  aspiranti  non  siano  stati
dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami a posti di
notaio alla data di scadenza del termine per la  presentazione  della
domanda.