Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei requisiti stabiliti dall'art. 5 numeri 1), 2), 3), 4), 5) della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto. 2. E' altresi' necessario che gli aspiranti non siano stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami a posti di notaio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.